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STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE –
SCOPO
Art.1)
E' costituita una Organizzazione non Lucrativa di utilità Sociale in forma di
associazione denominata
'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANNI LORENZIN
- ONLUS'
con sede in 30026 Portograuro (Venezia), Via Seminario
n. 35. La durata dell'associazione è fissata a tempo
inderminato.
Art.2)
L'associazione è apolitica, senza scopo di lucro,
e persegue unicamente
finalità di solidarietà sociale.
Nell' ambito di tale finalità si
propone:
a) di
promuovere iniziative
culturali aventi ad oggetto tematiche relative ai problemi del terzo
mondo; in particolare, se saranno reperiti i mezzi necessari,
l'associazione di propone di assegnare annualmente un premio a favore di
persone o enti che si siano distinti in
attività relative a problemi del terzo
mondo;
b) di promuovere con ogni mezzo e sotto ogni
forma lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni dei Paesi in via
di sviluppo con particolare attenzione ai problemi dell'istruzione e della
sanità.
L'Associazione non può svolgere
attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative
delle stesse.
SOCI
Art.3)
Sono previste due categorie di
associati:
·
associati
fondatori;
·
associati
ordinari;
Sono
associati fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo
dell'associazione. Sono associati ordinari coloro che saranno ammessi dal
Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la
quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal
Consiglio direttivo medesimo. Tutti
i soci hanno i medesimi diritti ed in
particolare il diritto
di voto in assemblea
ed il diritto di essere eletti alle cariche sociali. Potranno far parte
dell'associazione anche altre associazioni o enti pubblici o
privati.
Art.4)
La qualità di socio è a tempo indeterminato e si
perde:
a) per recesso quando il socio ne dia comunicazione al
Consiglio direttivo. Il recesso ha decorrenza
immediata;
b) per
esclusione, quando il socio non adempia agli impegni assunti, rechi
pregiudizio alla associazione o
sia in mora nel versamento della quota
associativa.Sull'esclusione
delibera, sentito il socio interessato, il Consiglio
direttivo.
Le quote associative sono intrasmissibili a qualunque
titolo. In tutti i casi di scioglimento del
rapporto le quote associative non sono
rimborsabili.
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Art.5)
Sono organi
dell'associazione:
a) l'assemblea dei
soci;
b) il Consiglio
direttivo.
c) il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere.
d) il Presidente
onorario.
ASSEMBLEA
Art.6)
L'assemblea
è convocata dal Consiglio direttivo mediante
comunicazione diretta a ciascun socio e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la
data e l'ora della convocazione. Tale comunicazione avverrà con i mezzi
di volta in volta ritenuti dal Consiglio più idonei e tempestivi.
L'assemblea dei soci sarà convocata almeno una volta all'anno e comunque
ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.
Potranno essere invitati a partecipare all'assemblea anche non soci, senza
diritto di voto. L'adesione all'associazione comporta per l'associato
maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione.
Ciascun socio potrà farsi rappresentare all'assemblea
da altra persona mediante delega scritta
che sarà conservata agli atti
dell'associazione.
Il rendiconto annuale, e l'eventuale preventivo, potranno essere sottoposti ai soci
per l'approvazione anche per corrispondenza, e si avranno per approvati salvo contestazione scritta da inviare alla sede
dell'associazione entro trenta giorni dal loro ricevimento. In ogni caso,
anche per le assemblee regolarmente
convocate, potrà essere prevista, su iniziativa del Consiglio
Direttivo, la facoltà di voto per corrispondenza su quesiti
chiari e determinati, anche a mezzo di schede
prestampate.
L'assemblea delibera sulla nomina, sulla revoca e sulla sostituzione dei membri del
Consiglio Direttivo, sulle
modifiche statutarie e su quant'altro il Consiglio Direttivo
ritenga di sottoporre alle sue
decisioni.
L'assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza,
essa nominerà il proprio Presidente.
Art.7)
Le
deliberazioni
dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti
validamente espressi.
Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sarà
necessario il consenso di almeno i due terzi dei voti validamente
spressi.
Ad ogni associato spetta un solo voto.delle
deliberazioni viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo che avrà anche funzioni
di segretario dell'assemblea.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Art.8)
L'associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, eletti
dall'assemblea.
Gli
amministratori, scelti
tra i soci dall'assemblea che li elegge, durano in carica a tempo
indeterminato, fino a revoca o
dimissioni.
Il
Consiglio direttivo
provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario ed il
Tesoriere.
Il Vice Presidente potrà essere investito anche
dalla carica di Segretario o
di Tesoriere.
Il Vice Presidente farà in ogni caso le veci del Presidente quando questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue
funzioni.
Nessun
compenso è dovuto ai membri del Consiglio che avranno diritto al
solo rimborso delle spese sostenute
nell' esecuzione delle
loro funzioni.
Art.9)
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che
il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei
suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine
al rendiconto annuale,
all'eventuale bilancio
preventivo ed all'ammontare della quota
associativa.
Il
Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione ai singoli
membri, anche telefonica, con un preavviso di almeno tre giorni, e l'indicazione del
giorno, del luogo e dell'ora di convocazione e dell'ordine del
giorno.
Per
la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei
presenti; in caso di parità vale il voto di chi
presiede.
Il Consiglio Direttivo È presieduto dal Presidente, o, in assenza, dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei
presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il
relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'associazione.
Esso, tra l'altro, promuove e coordina i programmi di
attività necessarie ed utili per il perseguimento degli scopi dell'associazione; autorizza la stipulazione di accordi e
contratti con terzi; predispone il rendiconto annuale e l'eventuale bilancio preventivo; delibera sulle domande
di ammissione dei soci; determina annualmente l'importo della
quota
associativa;
delibera sul rimborso delle spese sostenute per conto
dell'associazione; provvede alla convocazione dell'assemblea; sottopone
all'assemblea eventuali proposte di modifica del presente
statuto.
A
cura del Consiglio Direttivo dovranno essere tenute le
scritture contabili obbligatorie per legge nonché il libro verbali delle riunioni dell'
Assemblea e quello delle riunioni del medesimo Consiglio
Direttivo.
Art.10)
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, sia nei
rapporti contrattuali ed amministrativi che in
giudizio.
In ogni
caso di sua assenza o impedimento ne farà le veci il Vice
Presidente.
Per
tutti i rapporti
inerenti ai fondi dell'associazione, e così per ogni incasso e spesa,
la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte
ai terzi ed in particolare nei confronti delle banche o istituti di
credito, spetterà in via autonoma al
Tesoriere.
Art.11)
Il
Presidente Onorario viene nominato dall' assemblea con il voto
favorevole dei due terzi dei suoi membri e viene scelto tra i soci che si sono particolarmente
distinti per l' opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'
associazione.
Il Presidente Onorario rappresenta l' associazione
nelle manifestazioni
ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
ma senza diritto di voto.
Il
Presidente onorario dura in carica a tempo
indeterminato.
PATRIMONIO
DELL'ASSOCIZIONE
Art.12)
Il patrimonio dell'associazione è costituito
da:
a) le quote
associative;
b) i contributi di persone, gruppi ed enti pubblici e
privati;
c) le sovvenzioni ed ogni altra risorsa accettata dal Consiglio direttivo e permessa
dalla legge.
Per la
raccolta di fondi da destinare al premio, come previsto dall'art. 2 di cui
sopra, l'associazione potrà dar
luogo a particolari iniziative finalizzate a tale
scopo.
Un apposito regolamento, da predisporre ed approvare da
parte del Consiglio
Direttivo, dovrà contenere le modalità secondo le quali sarà effettuata la
raccolta dei fondi da destinare al premio, il loro impiego, la
pubblicizzazione dell'iniziativa, i criteri di selezione dei partecipanti e di nomina della commissione esaminatrice e
quant'altro attinente l'organizzazione e l'assegnazione del premio di cui
si tratta.
BILANCIO E
UTILI
Art.13)
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di
ogni
anno.
Entro
il successivo mese di
maggio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio
consuntivo ed eventualmente quello preventivo
per il successivo esercizio.
In
ogni caso, l'associazione ha l'obbligo di
impiegare gli utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
All'associazione È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi,
riserve o capitale durante la
vita dell'associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria
struttura.
Art.14)
Gli incarichi svolti e le prestazioni rese dai soci
sono gratuiti.
Il rimborso delle spese documentate sostenute per l'associazione verrà deliberato
dal Consiglio direttivo.
SCIOGLIMENTO
Art.15)
L'associazione si scioglierà, oltre che per cause previste dalla legge, anche per
deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con il voto favorevole
di almeno i due terzi dei
soci.
Verificatasi
una causa di scioglimento, l'associazione viene messa in
liquidazione e l'eventuale residuo attivo sarà elargito a favore di
associazioni aventi fini analoghi.
In ogni caso, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere
il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa determinazione imposta dalla
legge.
Art.16)
Per
quanto non
espressamente previsto dal presente statuto, troveranno applicazione le
norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia di
Associazioni.
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